Art. 10.

      1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato chiedere una nuova deliberazione, che è effettuata ai sensi dell'articolo 70.
      Nel caso la legge sia nuovamente approvata, deve essere promulgata».